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Roma, 15 ottobre 2013

 

Circolare n. 240/2013

 

Oggetto: Codice della Strada – Conducenti trasporto merci in conto terzi under 21 – Novità – Circolare Ministeriale prot. n.24910 del 9.10.2013.

 

I conducenti di trasporto merci in conto terzi titolari di patente C1 o C1E che abbiano superato l’esame orale per quelle patenti entro il 18 gennaio di quest’anno, potranno conseguire - prima del compimento dei 21 anni - la patente C o CE insieme alla CQC senza dover ripetere l’esame orale.

 

Lo ha specificato la Direzione Generale della Motorizzazione Civile con la circolare indicata in oggetto, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che disciplinerà la procedura per conseguire la patente professionale prima dei 21 anni.

 

Com’è noto, ordinariamente il conseguimento della patente professionale per il trasporto merci in conto terzi (patenti C e CE) è consentito a partire dai 21 anni. Tuttavia il limite di età può essere ridotto a 18 anni qualora vengano conseguite contestualmente patente professionale e Carta di Qualificazione del Conducente.

 

Ottenere contestualmente la patente professionale e la CQC prima dei 21 anni non é peraltro ancora una realtà: la nuova disposizione è entrata in vigore il 18 gennaio scorso (nuovo articolo 18 D.Lgvo n.286/2005), ma a tutt’oggi non è stato ancora emanato il relativo decreto attuativo.

 

La circolare ministeriale interviene innanzitutto per non penalizzare quei giovani autisti che non hanno beneficiato della nuova norma ed hanno potuto conseguire solo la patente C1 o CE1 (che, com’è noto, permettono la guida rispettivamente di veicoli fino a 7,5 ton e complessi fino a 12 tonn).

 

La circolare anticipa inoltre come avverrà a regime il conseguimento contestuale patente/CQC. I soggetti interessati dovranno dapprima iscriversi al corso CQC; l’iscrizione al corso darà loro la facoltà di accedere all’esame orale della patente C. Superato l’esame orale, conseguiranno il foglio rosa col quale potranno eseguire la pratica di guida del corso CQC. Una volta completato il corso CQC e superato il relativo esame potranno finalmente accedere all’esame di guida della patente C.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.18/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici Direzione Generale Motorizzazione

 

Prot. n. 24910 del 9.10.2013

 

 

OGGETTO: Disposizioni in materia di conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, anche in deroga ai limiti anagrafici di cui all’articolo 115 CdS, previo conseguimento della carta di qualificazione del conducente, per titolari di foglio rosa di corrispondente categoria alla data del 18 gennaio 2013

 

PREMESSA

Giungono alla scrivente Direzione numerose richieste intese a ottenere chiarimenti in merito alla possibilità di conseguire una patente di categoria C, CE, D o DE, in deroga ai limiti anagrafici di cui allarticolo 115 CdS, previo conseguimento della carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC). A tal fine, si invoca l’applicazione di quanto esposto con circolare prot. n. 2613 del 29.1.2013, con la quale sono state impartite le prime istruzioni operative con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE, nonc delle modalità di esercitazioni alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti.

 

Al riguardo, si ritiene utile, preliminarmente, riportare il paragrafo A.2 della predetta circolare, che, nell’esplicitare le modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005 - introdotte dal capo II del decreto legislativo n. 2 del 2013 al fine di coordinare le nuove disposizioni nazionali in materia di patenti con la disciplina della CQC - così recita:

 

(omissis)Al riguardo si sottolinea che, giusta il disposto dellarticolo 115, comma 1, CdS, i limiti anagrafici per il conseguimento delle patenti di categoria C e CE, o D e DE - posti di regola, rispettivamente, in 21 e 24 anni possono essere ridotti rispettivamente a 18 e 21 anni, qualora il candidato al conseguimento delle stesse sia in possesso di una qualificazione professionale di tipo CQC cose o persone.

 

Infatti, il decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto legislativo n. 2 del 2013, prevede che:

·         per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale CQC, non è più richiesto il possesso della patente corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire (vedi articolo 18, comma 1, del d.lgv. n.286 del 2005);

·                       è tuttavia richiesto il possesso di un foglio rosa, per la patente corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire, prima dello svolgimento della parte di programma del corso di qualificazione iniziale, relativa alle ore di guida individuale (vedi articolo 18, comma 1, del d.lgv. n.286 del 2005).

 

Pertanto, il candidato al conseguimento di una delle predette categorie di patenti, che comprovi l’iscrizione ad un corso di qualificazione iniziale CQC, può chiedere di sostenere un esame di teoria per una patente di categoria C, a decorrere dai 18 anni, o di categoria D, a decorrere dai 21 anni, e – in caso di esito positivo – consegue un foglio rosa per esercitarsi alla guida di veicoli di corrispondente categoria.

 

Completato il corso di qualificazione iniziale di tipo CQC, e superato il relativo esame, lo stesso candidato può accedere alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente per la quale ha già superato lesame teorico.

 

Alla luce di quanto su esposto, i titolari di un foglio rosa per patente di categoria C o CE, rilasciato entro la data del 18 gennaio 2013, di età inferiore a 21 anni, potranno conseguire, entro la data di scadenza dello stesso:

·                       una patente di categoria rispettivamente C1 o C1E; oppure

·                       una patente di categoria rispettivamente C o CE, previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale (sia ordinario che accelerato) di tipo CQC per trasporto di cose e superamento del relativo esame.

 

Analogamente, i titolari di un foglio rosa per patente di categoria D o DE, rilasciato entro la data del 18 gennaio 2013, di e inferiore a 24 anni, potranno conseguire, entro la data di scadenza dello stesso:

·                       una patente di categoria rispettivamente D1 o D1E; oppure

·                       una patente di categoria rispettivamente D o DE, previa frequenza di un corso di qualificazione iniziale (sia ordinario che accelerato) di tipo CQC per trasporto di persone e superamento del relativo esame..

 

Il suesposto paragrafo esplicita il tenore del nuovo testo dell’articolo 18 del decreto legislativo n.286 del 2005 che, pur essendo in vigore dal 19 gennaio 2013 (cfr. art. 24, co. 1, d.lgs. 2 del 2013), non è tuttavia applicabile fino a che non sarà dettata, tra laltro, la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti erogatori dei corsi, ai programmi ed alle procedure d’esame per l’acquisizione di una qualificazione iniziale di tipo CQC, prodromica al conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, in deroga ai limiti anagrafici (cfr. art. 24, co. 4, d.lgs. 2 del 2013).

 

Ed invero, poiché il relativo schema di DM è in fase di registrazione, attualmente, e fino al momento in cui le nuove disposizioni non saranno applicabili, non vi è disciplina - per i programmi dei corsi, per le procedure d’esame, per i soggetti erogatori, conseguentemente delle procedure informatiche relativa alla particolare fattispecie di un candidato al conseguimento di una patente superiore in deroga ai limiti anagrafici, previa acquisizione della qualificazione iniziale di tipo CQC.

 

* * *

 

Peraltro, con riferimento ai soggetti:

·                       che entro la data del 18 gennaio 2013 abbiano sostenuto, con esito positivo, una prova di verifica delle cognizioni teoriche per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, conseguendo così un foglio rosa di corrispondente categoria; e

·                       che, successivamente alla predetta data, per le ragioni su esposte, abbiano potuto conseguire solo una patente di categoria C1, C1E, D1 o D1E;

 

appare opportuno tenere in debita considerazione che l’esame di teoria a suo tempo superato verteva su di un programma:

·                       che, in base alle disposizioni all’epoca vigenti, era idoneo a conseguire una patente di categoria C, CE, D o DE; e

·                       che, dal 19 gennaio 2013 sarebbe stato utile a sostenere anche la relativa prova pratica di guida, in deroga ai limiti anagrafici, previo conseguimento della CQC.

 

Al contrario, non sembra opportuno che i più ampi termini richiesti per la predisposizione del più volte citato DM di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005, determini disagio, o pregiudizio di legittime aspettative, in capo ai predetti conducenti.

 

DISPOSIZIONI

Alla luce di tali considerazioni - a decorrere dalla data di applicazione dell’emanando DM, recante disposizioni attuative delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 285 del 2005, in materia, tra laltro, di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica - si dispone quanto riassunto, per migliore comprensione, nella seguente tabella:

 

 

 

QUANDO

 

a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni dell’emanando DM, recante disposizioni attuative delle modifiche apportate al decreto legislativo

n. 285 del 2005, in materia, tra laltro, di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica (data che sarà resa nota con apposito file avvisi)

 

CHI

REQUISITI SOGGETTIVI:

1 -

 

i soggetti che avendo, entro la data del 18 gennaio 2013, sostenuto con esito positivo, un esame di teoria per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE - dopo la predetta data hanno potuto conseguire, per le ragioni su esposte, una patente di categoria C1, C1E, D1 o D1E

 

2 -

 

ed intendano - previo conseguimento di una CQC con le modalità che saranno disciplinate dal predetto decreto - conseguire altre una patente di categoria C, CE, D o DE, eventualmente anche in deroga rispetto ai requisiti anagrafici di cui allarticolo 115 CdS

 

COSA

 

sono  ammessi  direttamente  alla  prova  di  verifica  delle  capacità  e  dei comportamenti a tal fine utile, senza ripetizione della prova teorica.

 

COME

 

A mezzo delle apposite funzioni predisposte dal sistema informatico predisposto dal CED di questa Direzione Generale, l’UMC adito potrà contrassegnare la voce “obbligo di teoria” con la S di SI, o con la N di NO, a seconda dei casi.

 

 

Le medesime disposizioni si applicano anche in favore di coloro che, ricorrendo il requisito soggettivo sub punto 1, hanno medio tempore conseguito una CQC sulla base della patente di categoria C1, C1E, D1 o D1E conseguita a far data dal 19 gennaio 2013.

 

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno impartite quando sarà in pubblicazione il più volte citato decreto ministeriale.

 

 

 

 f.to IL DIRETTORE GENERALE
(arch. Maurizio Vitelli)