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Roma, 15 ottobre
2013
Circolare n. 240/2013
Oggetto: Codice della Strada –
Conducenti trasporto merci in conto terzi under 21 – Novità – Circolare
Ministeriale prot. n.24910 del 9.10.2013.
I conducenti di trasporto
merci in conto terzi titolari di patente C1 o C1E che abbiano superato l’esame
orale per quelle patenti entro il 18 gennaio di quest’anno, potranno conseguire
- prima del compimento dei 21 anni - la patente C o CE insieme alla CQC senza
dover ripetere l’esame orale.
Lo ha specificato
la Direzione Generale della Motorizzazione Civile con la circolare indicata in
oggetto, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale che disciplinerà
la procedura per conseguire la patente professionale prima dei 21 anni.
Com’è noto,
ordinariamente il conseguimento della patente professionale per il trasporto
merci in conto terzi (patenti C e CE) è consentito a partire dai 21 anni.
Tuttavia il limite di età può essere ridotto a 18 anni qualora vengano conseguite
contestualmente patente professionale e Carta di Qualificazione del Conducente.
Ottenere
contestualmente la patente professionale e la CQC prima dei 21 anni non é peraltro ancora una realtà: la nuova disposizione è
entrata in vigore il 18 gennaio scorso (nuovo articolo 18 D.Lgvo
n.286/2005), ma a tutt’oggi non è stato ancora emanato il relativo decreto
attuativo.
La
circolare ministeriale interviene innanzitutto per non penalizzare quei giovani
autisti che non hanno beneficiato della nuova norma ed hanno potuto conseguire
solo la patente C1 o CE1 (che, com’è noto, permettono la guida rispettivamente
di veicoli fino a 7,5 ton e complessi fino a 12 tonn).
La
circolare anticipa inoltre come avverrà a regime il conseguimento contestuale
patente/CQC. I soggetti interessati dovranno dapprima iscriversi al corso CQC;
l’iscrizione al corso darà loro la facoltà di accedere all’esame orale della
patente C. Superato l’esame orale, conseguiranno il foglio rosa col quale
potranno eseguire la pratica di guida del corso CQC. Una volta completato il
corso CQC e superato il relativo esame potranno finalmente accedere all’esame
di guida della patente C.
Daniela Dringoli |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.18/2013
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Allegato
uno |
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Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici Direzione Generale Motorizzazione
Prot. n. 24910 del 9.10.2013
OGGETTO: Disposizioni in materia di conseguimento di una
patente di categoria C, CE, D o DE, anche
in deroga ai limiti anagrafici di cui all’articolo 115 CdS,
previo conseguimento della carta di
qualificazione del conducente, per titolari di foglio rosa di corrispondente categoria alla data del 18
gennaio 2013
PREMESSA
Giungono alla scrivente Direzione numerose richieste intese a ottenere chiarimenti in merito alla possibilità di conseguire una patente di categoria C, CE, D o DE, in deroga ai limiti anagrafici di cui all’articolo 115 CdS, previo conseguimento della carta di qualificazione del conducente (di seguito CQC). A tal fine, si invoca l’applicazione di quanto esposto con circolare prot. n. 2613 del 29.1.2013,
con la quale sono state impartite le prime istruzioni operative con riferimento al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante
“Disciplina
della prova di controllo
delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1, D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE, nonché delle modalità
di esercitazioni
alla guida di veicoli per i quali sono richieste le predette patenti”.
Al
riguardo, si ritiene utile, preliminarmente, riportare il paragrafo A.2 della
predetta circolare, che,
nell’esplicitare le modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005 -
introdotte dal capo II del decreto
legislativo n. 2 del 2013 al fine di coordinare le nuove disposizioni nazionali
in materia di patenti con la disciplina
della CQC - così recita:
“ …(omissis)…Al riguardo si sottolinea che, giusta il disposto dell’articolo 115, comma 1, CdS, i limiti anagrafici per il conseguimento delle patenti di categoria
C e CE, o D e DE - posti di regola,
rispettivamente, in 21 e 24 anni – possono essere ridotti rispettivamente a 18 e 21 anni, qualora il candidato al conseguimento delle stesse sia in possesso di una qualificazione professionale di tipo CQC cose o persone.
Infatti, il decreto legislativo n. 286
del
2005, come modificato dal
Capo II del decreto legislativo n. 2 del 2013, prevede che:
·
per
iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale
CQC, non è più richiesto il possesso della patente corrispondente a quella presupposta
dalla qualificazione professionale
di tipo CQC che si intende conseguire (vedi articolo 18, comma 1, del d.lgv. n.286 del 2005);
·
è
tuttavia richiesto il possesso di un foglio rosa, per la patente corrispondente a quella presupposta dalla qualificazione professionale di tipo CQC che si intende conseguire, prima dello svolgimento della parte di programma del corso di qualificazione iniziale, relativa alle ore di guida individuale (vedi articolo 18, comma 1, del d.lgv.
n.286 del 2005).
Pertanto, il candidato al conseguimento di una delle
predette categorie di patenti, che comprovi l’iscrizione
ad un corso di qualificazione iniziale CQC, può chiedere di sostenere un
esame di teoria per una patente di categoria
C, a decorrere dai 18 anni, o di categoria D, a decorrere dai 21 anni, e – in caso di esito positivo –
consegue un foglio rosa per esercitarsi alla guida di veicoli di corrispondente categoria.
Completato il corso di qualificazione iniziale di tipo CQC, e superato il relativo esame, lo stesso candidato può accedere alla prova pratica di guida per il conseguimento della patente per la quale ha già superato l’esame teorico.
Alla luce di quanto
su esposto, i titolari di un foglio rosa per patente di categoria C o CE, rilasciato entro la data del 18 gennaio 2013, di età inferiore
a 21 anni, potranno
conseguire, entro la data di scadenza dello stesso:
·
una patente di
categoria rispettivamente C1 o C1E; oppure
·
una patente di
categoria rispettivamente C o CE, previa frequenza di un corso di
qualificazione iniziale (sia ordinario che accelerato) di tipo CQC per
trasporto di cose e superamento del relativo esame.
Analogamente, i titolari di un foglio rosa per patente di categoria D o DE, rilasciato entro la data del 18 gennaio 2013, di età inferiore
a 24 anni, potranno
conseguire, entro la data di scadenza dello stesso:
·
una patente di
categoria rispettivamente D1 o D1E; oppure
·
una patente di
categoria rispettivamente D o DE, previa frequenza di un corso di
qualificazione iniziale (sia ordinario che accelerato) di tipo CQC per trasporto di persone e superamento del relativo esame.”.
Il suesposto
paragrafo esplicita il tenore del nuovo testo dell’articolo 18 del decreto legislativo n.286 del 2005 che, pur essendo in vigore dal 19 gennaio 2013 (cfr. art. 24, co. 1, d.lgs. 2 del 2013), non è tuttavia applicabile fino a che non sarà dettata, tra l’altro, la disciplina relativa ai requisiti e criteri che devono soddisfare i soggetti erogatori dei corsi, ai programmi ed alle procedure d’esame per l’acquisizione di una qualificazione iniziale di tipo CQC, prodromica al conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, in deroga ai limiti anagrafici (cfr. art. 24, co. 4, d.lgs. 2 del 2013).
Ed invero, poiché il relativo schema di DM è in fase di registrazione, attualmente, e fino al momento in cui le nuove disposizioni non saranno applicabili, non vi è disciplina - né per i programmi dei corsi, né per le
procedure d’esame, né per
i soggetti erogatori, né conseguentemente delle procedure informatiche – relativa alla particolare fattispecie di un candidato al conseguimento di una patente superiore in deroga ai limiti anagrafici, previa acquisizione della qualificazione iniziale di tipo CQC.
* * *
Peraltro, con riferimento ai soggetti:
·
che entro la data del 18 gennaio 2013 abbiano sostenuto,
con esito positivo, una prova di verifica delle cognizioni teoriche per il
conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, conseguendo così un
foglio rosa di corrispondente categoria; e
·
che, successivamente alla predetta data, per le ragioni su
esposte, abbiano potuto conseguire solo una patente di categoria C1, C1E, D1 o
D1E;
appare opportuno tenere in debita considerazione che l’esame di teoria a suo tempo superato verteva su di un programma:
·
che, in base alle
disposizioni all’epoca vigenti, era idoneo a conseguire una patente di
categoria C, CE, D o DE; e
·
che, dal 19 gennaio
2013 sarebbe stato utile a sostenere anche la relativa prova pratica di guida,
in deroga ai limiti anagrafici, previo conseguimento della CQC.
Al contrario, non sembra opportuno che i più ampi termini richiesti per la predisposizione del più volte citato DM di cui all’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del 2005, determini
disagio, o pregiudizio di legittime
aspettative, in capo ai predetti conducenti.
DISPOSIZIONI
Alla luce di tali considerazioni - a decorrere dalla data di applicazione dell’emanando DM, recante disposizioni attuative delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 285 del 2005, in materia, tra l’altro, di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica -
si dispone quanto riassunto,
per migliore comprensione, nella seguente tabella:
QUANDO |
a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni dell’emanando DM, recante disposizioni attuative delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 285 del 2005,
in materia,
tra l’altro, di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica (data che sarà resa nota con apposito file avvisi) |
CHI – REQUISITI SOGGETTIVI: 1 - |
i soggetti che – avendo, entro la data del 18 gennaio 2013, sostenuto con esito positivo,
un esame di teoria per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE - dopo la predetta data hanno potuto conseguire, per le ragioni su esposte, una patente di categoria C1, C1E, D1 o D1E |
2 - |
ed intendano - previo
conseguimento di una CQC con le modalità che saranno disciplinate dal predetto decreto - conseguire altresì una patente di categoria C, CE, D o DE, eventualmente
anche in deroga
rispetto ai requisiti anagrafici di cui all’articolo 115 CdS |
COSA |
sono ammessi direttamente alla prova di verifica
delle
capacità
e
dei comportamenti a tal fine utile, senza ripetizione della
prova teorica. |
COME |
A mezzo delle apposite funzioni predisposte dal sistema informatico predisposto dal CED di questa Direzione Generale, l’UMC
adito potrà contrassegnare la voce “obbligo di teoria” con la “S” di SI, o con la “N” di NO, a seconda dei casi. |
Le medesime disposizioni si applicano anche in favore di coloro che, ricorrendo il requisito soggettivo sub punto 1, hanno medio tempore conseguito una CQC sulla base della patente di categoria C1, C1E, D1 o D1E conseguita a far data dal 19 gennaio 2013.
Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno impartite quando sarà in pubblicazione il più volte citato decreto ministeriale.
(arch. Maurizio Vitelli)